LA CORTE DEI CONTI In Sezione Centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2000, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista l'ordinanza n. 2/2000 del 7 settembre 2000, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di costituzionalita' relativamente a detto regolamento; Vista l'ordinanza n. 382 del 22 novembre - 6 dicembre 2001, con la quale la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un riesame della prospettata questione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 in data 18 ottobre 2001, che ha provveduto, tra l'altro, a sostituire gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la cui violazione e' stata denunciata dalla Corte dei conti con la citata ordinanza n. 2/2000; Vista la nota prot. n. 500 in data 28 dicembre 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive; Vista la relazione prot. n. 493 del 21 dicembre 2001 del Consigliere istruttore dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive; Vista l'ordinanza in data 3 gennaio 2002, con la quale il Presidente della Sezione di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il I e il II Collegio della Sezione, ai fini della pronuncia sulla legittimita' del decreto suindicato; Vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo n. 4/02/P in data 3 gennaio 2002, Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti: Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero; Sentiti i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto in F a t t o In occasione dell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimita' sul regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, adottato con d.P.R. in data 28 marzo 2000, questa Sezione con ordinanza n. 2/2000 ha sollevato molteplici dubbi di legittimita' costituzionale sulle seguenti norme legislative, poste a fondamento del suddetto decreto presidenziale: 1) artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 2) artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, disciplinante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; 3) art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con detta ordinanza n. 2/2000 la Sezione stessa ha manifestato dubbi in ordine alla legittimita' costituzionale dei seguenti decreti legislativi, attinenti agli enti vigilati dal predetto Ministero: a) d.lgs. 27 maggio 1999, n 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA; b) d.lgs. 15 giugno 2000, n 188, recante disposizioni correttive ed integrative del precedente decreto n. 165; c) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n 419, afferente al riordino del sitema degli enti pubblicii nazionali limitatamente all'art. 6, commi 2, 5 e 7; d) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, relativo al riordinamento dell'UNIRE; e) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, inteso alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura. I dubbi di costituzionalita' in questione ineriscono essenzialmente all'inosservanza dei limiti posti dalla legge di delegazione n. 59 del 15 marzo 1997, al mancato rispetto delle competenze delle regioni costituzionalmente garantite in materia di agricoltura, nonche' all'illegittima intestazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Al riguardo la Corte costituzionale, considerato che, dopo l'emanazione della succitata ordinanza di rimessione, e' intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha provveduto, tra l'altro, alla sostituzione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, indicati tra le disposizioni costituzionali violate, con ordinanza n. 382 del 22 novembre 2001 ha disposto la restituzione degli atti alla Corte dei conti al fine di un riesame della questione "stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento". Considerato in D i r i t t o La Sezione aderendo all'invito rivoltole dalla Corte costituzionale con la suindicata ordinanza n. 382 in data 22 novemhre - 6 dicembre 2001 ritiene di dover procedere ad un riesame delle questioni di legittimita' costituzionale interessate dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, sostituiti rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Procedendo ad un breve esame delle disposizioni costituzionali in parola, strettamente finalizzato alla soluzione delle questioni in trattazione, la Sezione osserva guanto segue. Il vigente articolo 117 della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 di detta legge costituzionale n. 3/2001, ha capovolto il principio della tassativita' delle competenze legislative delle Regioni, in quanto, dopo aver affermato al primo comma che il potere legislativo spetta sia allo Stato che alle Regioni e deve essere esercitato "nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali", con il secondo comma ha provveduto a dettare un'elencazione tassativa delle materie in cui allo Stato viene attribuita una potesta' legislativa esclusiva; e, mentre il successivo terzo comma indica, anch'esso in modo tassativo, le materie di legislazione concorrente, il quarto comma sancisce la potesta' legislativa da ritenersi esclusiva per tutte le altre materie in capo alle Regioni. Tali disposizioni comportano in generale un rafforzamento dell'autonomia legislativa delle Regioni; in particolare poi, per quanto attiene al settore "agricoltura e foreste" contenuto nell'elenco di cui all'abrogato articolo 117 della Costituzione, si constata che lo stesso non e' piu' compreso tra le meterie di legislazione concorrente previste dal vigente articolo 117 della Costituzione e, pertanto, salvo che per l'aspetto relativo all'"alimentazione", deve ritenersi affidato alla potesta' legislativa esclusiva delle Regioni, con la conseguenza che allo Stato non puo' piu' essere riconosciuto il potere di fissare i principi fondamentali della materia stessa con l'emanazione di leggi-cornice. L'autonomia regionale risulta ampliata anche in ordine alla potesta' regolamentare, atteso che la stessa, a seguito delle recenti modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione, spetta di regola alle Regioni, mentre appartiene allo Stato soltanto nell'ambito della sua legislazione esclusiva. Quanto alla funzione amministrativa, l'abrogato art. 118 Cost. la intestava alle Regioni limitatamente alle materie in cui le stesse erano titolari della funzione legislativa, secondo il principio del parallelismo tra competenze legislative e amministrative: mentre il vigente art. 118 Cost. la attribuisce in via generale ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia conferita "a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza", di guisa che, pur uscendone compressa la potesta' regionale al riguardo riceve un rafforzamento la potesta' complessiva delle autonomie locali. Relativamente all'autonomia finanziaria regionale sotto la vigenza del precedente art. 119 della Costituzione in dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale si era affermato il principio, secondo il quale i poteri delle Regioni al riguardo non assumevano la stessa ampiezza di quelli attinenti all'autonomia legislativa, che nelle materie di legislazione concorrente trovavano un limite nei principi fondamentali fissati con le leggi-cornice, ma si configuravano soltanto come attuativi della legge statale, che doveva precedere l'esercizio di detti poteri ed essere "tale da delimitare gli spazi operativi delle Regioni tanto in ordine al tipo del tributo ... quanto in ordine al momento quantitativo dell'imposizione" (cfr. C.C. sent. n. 294/1990), atteso che l'art. 119 in parola rimetteva alle leggi della Repubblica la fissazione delle forme e dei limiti dell'autonomia finanziaria delle Regioni; leggi che poi, regolando in maniera pressoche' completa la disciplina dei tributi regionali, hanno finito per lasciare ben poco spazio all'intervento normativo delle Regioni. Invece con l'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3/2001 l'autonomia finanziaria delle Regioni dovrebbe ritenersi sottoposta ai principi fondamentali delle leggi-quadro, ma non anche alla normativa statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del sistema tributario figura ora annoverato tra le materie di legislazione concorrente, mentre il nuovo art. 119 Cost. testualmente dispone che i comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni stabiliscano ed applichino tributi ed entrate proprie "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Dopo questi cenni in ordine alla portata delle recenti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, la Sezione ricorda che con la propria ordinanza n. 2/2000 ha testualmente dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli articoli 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono il rinvio dell'efficacia); 2) degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonche' degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione, nonche' delle norme in tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 3) in particolare, dell'art. 33 comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri); 3-bis) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche' degli artt 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117, e 118 della Costituzione nonche' delle norme in tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 4) degli artt. 55, comma 6, 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 4-bis) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 5) dei seguenti decreti legislativi: a) d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; c) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (art. 6, commi 2, 5 e 7); d) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; e) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 6) dell'art. 2, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' delle norme in tema di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale. I dubbi di costituzionalita' sopraelencati, secondo la menzionata ordinanza della Corte costituzionale n. 382/2001 attengono essenzialmente a norme legislative che "sarebbero incostituzionali perche' non autorizzate dal tenore della legge di delegazione n. 59 del 1997 e perche' attributive di nuove funzioni al medesimo Ministero in contraddizione sia con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento". Al riguardo, la Sezione, in conformita' alla richiesta della Corte costituzionale, ritiene di dover circoscrivere il nuovo esame alle questioni di costituzionalita' interessate dalla cennata legge Cost. n. 3/2001 con gli artt. 3, 4 e 5; eppertanto ritiene di doversi occupare, non delle questioni indicate nei suddetti numeri 1, 3, 4, 4-bis e 5, in quanto le stesse attengono a norme legislative della cui costituzionalita' si dubita perche' non autorizzate dalla menzionata legge di delega n. 59/1997, ma soltanto di quelle sub nn. 2, 3-bis e 6. Queste ultime questioni, infatti, riguardano dubbi di legittimita' costituzionale di disposizioni legislative concernenti i rapporti tra competenze statali e regionali, costituzionalmente garantite, dubbi che avendo ad oggetto la lesione dell'autonomia regionale, ad avviso della Sezione, risultano ora corroborati, atteso che le modifiche costituzionali di cui trattasi, come sopra accennato, hanno in generale notevolmente ridotto le competenze dello Stato in ambito legislativo, amministrativo e finanziario, a tutto vantaggio di quelle delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei comuni: e cio' e' particolarmente vero per il settore dell'agricoltura, essendo stato lo stesso trasferito dal novero delle materie di legislazione regionale concorrente a quello degli oggetti di legislazione regionale esclusiva. In ordine ai compiti di disciplina generale, elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, indirizzo e coordinamento attrubuiti al Ministero delle politiche agricole e forestali dal citato decreto presidenziale n. 450 del 2000, questa Sezione con detta ordinanza n. 2/2000 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di rango primario, che hanno intestato tali funzioni al Dicastero medesimo, in base alla considerazione che le stesse possano essere esercitate soltanto in via legislativa tramite le leggi-cornice o in via amministrativa con atti di indirizzo e coordinamento di competenza dell'organo collegiale di Governo, da adottarsi quindi con deliberazione del Consiglio dei ministri. Al riguardo, la Sezione e' dell'avviso che i dubbi di costituzionalita' prospettati, anziche' dileguarsi, attualmente si siano rafforzati, atteso che non e' piu' consentito fronteggiare le esigenze suindicate con leggi-guadro, essendo, come innanzi detto, l'agricoltura ora compresa tra le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva delle regioni mentre, peraltro, in via amministrativa dovrebbe ritenersi tuttora sussistente in capo al Consi-glio dei ministri il potere di indirizzo e coordinamento, dacche' lo stesso e' stato riconosciuto ammissibile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale in tema di legislazione primaria dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 340/1983, 177/1986, 195/1986 e 242/1989). L'art 3, comma 2, lettera b, del d.P.R. n. 450/2000 affida al Ministero delle politiche agricole e forestali la gestione dei procedimenti concernenti, tra l'altro la meccanizzazione agricola, in base all'art 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n 173, sul quale la Sezione del controllo con la piu' volte menzionata ordinanza n. 2/2000, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., poiche' la meccanizzazione agricola rientra nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale. Orbene, anche a quest'ultimo riguardo, i dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2 di detto d.lgs. n. 173/1998 risultano ora aggravati, a seguito della cennata nuova disciplina costituzionale delle competenze in campo legislativo, amministrativo e finanziario nel settore dell'agricoltura. Pertanto, la Sezione ritiene che le questioni di legittimita' costituzionale specificate in detta ordinanza n. 2/2000 siano tuttora rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate.